“La Commissione Giudicante Nazionale, nella seduta odierna, in parziale accoglimento del ricorso, riduce a due le giornate di squalifica per l’atleta Vitale Andrea (artt. 30,1b, 30,1c, 32 e 19,4 RG)”
Concluso nel pomeriggio il ricorso presentato dalla Pall. Palestrina avverso la squalifica di tre giornate comminata all’atleta Andrea Vitale. Riconosciute le istanze della società prenestina che contestava parte del giudizio espresso sulla base del referto redatto dalla coppia veneta di domenica. La squalifica è stata ridotta a due giornate, una per il comportamento tenuto dal giocatore che è stato ritenuto semplicemente offensivo e minaccioso (artt. 30,1/1b, 30,1/1c RG) stralciando la parte riguardante gli art. 30,1/1d ,art. 30,1/1e che concernono il tentativo di aggressione e il tentativo di fomentare i propri sostenitori, e un’altra giornata per l’art. 32 RG ovvero “I tesserati espulsi per qualunque motivo durante la disputa di una gara dovranno immediatamente abbandonare il terreno di gioco e recarsi negli spogliatoi. In caso di non ottemperanza sono sanzionati con la squalifica per almeno una gara o inibizione per almeno giorni sette.” Il giocatore sostanzialmente ritardava effettivamente la sua uscita dal campo reiterando le offese all’arbitro Zangrando, anche sostando davanti il tunnel.
Ma soprattutto è stato valutato l’art. 19,4 RG che recita:
“Costituiscono circostanze attenuanti:
a) la reazione ad un fatto ingiusto altrui;
b) il comportamento volontario della persona offesa qualora costituisca concausa dell’evento;
c) la riparazione del danno o la spontanea eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria infrazione;
il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.”
– Commentando brevemente il testo originale di quanto riportato sul referto ufficiale, si evinceva già un’esposizione gonfiata ad arte, confrontabile con le immagini video che le società hanno obbligo di effettuare ma che non sono poi previste in sede di ricorso, per motivi indecifrabili se non altro perché aiuterebbero in maniera chiara e indiscutibile ad analizzare con omogeneità e correttezza.
per comportamento fortemente irriguardoso, offensivo e minaccioso sia verso il II arbitro che successivamente verso il I
in realtà all’ipotetico comportamento descritto il I arbitro non ha ritenuto doveroso prendere provvedimenti nè ha ravvisato gravità tali da comminare neanche un fallo tecnico.
Il II arbitro espelleva direttamente il giocatore a distanza dopo aver mimato il gesto di “essere matto”, provvedimento senza dubbio sproporzionato a quello che può essere considerato un semplice comportamento irriguardoso. Tuttavia il provvedimento preso, pur esagerato, prevedeva una giornata di squalifica difficilmente evitabile.
sanzionato con fallo squalificante, tentava di aggredire il II arbitro; veniva trattenuto dai compagni ma riusciva comunque ad arrivare a distanza ravvicinata con lo stesso;
in realtà alla segnalazione dell’espulsione il giocatore si frappone tra l’arbitro e il tavolo in maniera brusca, in quell’istante non essendo trattenuto da alcuno avrebbe potuto aggredire l’arbitro cosa che in realtà non era sua intenzione. Il giocatore accentuava il suo atteggiamento irriguardoso nel momento in cui veniva apostrofato dal direttore di gara, venendo trattenuto dai compagni per evitare di venire a contatto. La situazione sopra descritta è stata quantomeno alterata dalla realtà dei fatti e come riconosciuto dalla C.G.N. l’atleta non ha posto mai gesti che potevano arrecare danno all’arbitro, non facendo seguire all’atteggiamento minaccioso nessun movimento potenzialmente dannoso, limitandosi alle offese verbali.
il gioco veniva sospeso per due minuti perché l’atleta non abbandonava il campo fomentando la foga del pubblico contro gli arbitri e proseguendo nelle minacce;
il giocatore continuava con le offese reiterate ma in realtà non si rivolge mai neanche per un attimo al pubblico, il cui atteggiamento contestatorio è ascrivibile solamente alla provocazione commessa ed alla contrarietà sulle decisioni adottate. Anche questa parte è stata cancellata nel ricorso d’urgenza.
di nuovo al termine della gara tentava di entrare in campo al momento del passaggio degli arbitri con fare aggressivo, venendo fermato dal personale lì presente
senza mai avere la possibilità di arrecare danno in quanto si trovava nello spazio esterno e contiguo agli spogliatoi nei quali non poteva rientrare se non con apertura della porta dall’interno.
Andrea Vitale salterà dunque giustamente solo le due gare con Orvieto e Rieti, potendo rientrare per il match interno contro Porto Sant’Elpidio.
L’esposto contro l’arbitro Zangrando, il cui atteggiamento ha portato all’attenuazione della pena, procede in separata sede e avrà un iter a parte col quale si spera di chiudere definitivamente la vicenda che in generale non procura una buona immagine e si spera venga evitata in futuro, con la collaborazione di tutti e specialmente da chi (in teoria super partes) dovrebbe svolgere acriticamente il proprio lavoro.